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Terzo trasportato: come ottenere subito il risarcimento danni dopo un incidente stradale.

Scopri come possiamo farti ottenere il giusto risarcimento se sei un passeggero durante un incidente stradale.

In caso di incidente stradale, anche il passeggero, definito in termini giuridici terzo trasportato, ha diritto a ottenere il risarcimento dei danni subiti e, secondo l’art.141 può agire nell’immediato per ottenere il ristoro dei danni.

Tuttavia, districarsi tra articoli di legge, eccezioni e procedure può essere complesso. Conoscere i propri diritti è fondamentale, ma ancora di più lo è affidarsi a professionisti esperti. Per questo motivo, assistiamo chi ha subito un sinistro come passeggero con consulenza legale e medico-legale, seguendo ogni fase della richiesta di risarcimento per garantire tutela, tempi rapidi e il giusto riconoscimento dei danni.
 
 

Chi è il terzo trasportato?

 
Il terzo trasportato è qualsiasi passeggero a bordo del veicolo coinvolto nell’incidente. Ciò include familiari, amici o il proprietario dell’auto se al momento dell’incidente l'auto era guidata da un'altra persona; invece, non rientra in questa categoria chi guida che eventualmente ha una propria assicurazione infortuni. Bisogna inoltre sottolineare che il risarcimento del terzo trasportato non si riferisce al risarcimento che spetta al congiunto in caso di decesso del passeggero, in quest'ultimo caso infatti si parla di risarcimento per danno parentale.
 
 
Il terzo trasportato ha diritto a essere risarcito dall’assicurazione RCA del veicolo sul quale si trovava, a meno che non abbia contribuito con una condotta colposa o dolosa. Infatti, se il suo comportamento ha provocato l’incidente e/o aggravato i danni subiti, ad esempio non indossando le cinture di sicurezza, l’assicurazione può decidere di negare o ridurre il risarcimento danni.
 
Interno di una macchina in cui sono presenti un guidatore e un passeggero 
 

Il diritto al risarcimento del terzo trasportato: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

 
La tutela del passeggero è sancita dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni:
«salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto all'eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo».
 

Ma che cosa significa quindi?

 
Secondo la cosiddetta “tutela rafforzata” del terzo trasportato, il passeggero può rivolgersi direttamente all’assicurazione del veicolo su cui viaggiava senza attendere che venga stabilita la colpa del conducente o di altri veicoli. Inoltre, l’assicurazione ha l’obbligo di risarcire, salvo l’ipotesi del caso fortuito.
 
Tuttavia, ci sono dei requisiti che il passeggero deve avere per poter ottenere il risarcimento danni:
  • trovarsi a bordo del veicolo al momento del sinistro
  • aver subito un danno (fisico, morale o patrimoniale)
  • l’esistenza di un nesso causale tra incidente e danno che non deve essere causato dalla propria condotta
 
Non deve invece provare di chi sia la colpa dell’incidente perché questo compito spetta alle assicurazioni e, se necessario, al giudice. 
Se ad esempio un passeggero rimane gravemente ferito in un incidente causato sia dalla velocità del veicolo su cui viaggiava, sia da un’auto che non ha rispettato la precedenza, il passeggero può chiedere subito il risarcimento all’assicurazione del proprio veicolo, senza dover dimostrare le percentuali di colpa tra i due conducenti. In questo caso specifico quindi l'articolo 141 viene applicato.
 
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Il ruolo del caso fortuito.

 
Il caso fortuito è l’unica eccezione che libera l’assicurazione dall’obbligo di risarcire.
Si tratta di un evento improvviso e imprevedibile, indipendente dalla condotta dei conducenti. Può essere naturale (ad esempio, un terremoto) o umano (un comportamento doloso del passeggero stesso).
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 35318/2022) hanno chiarito che la condotta di un altro conducente non costituisce mai caso fortuito: l’assicurazione del vettore deve risarcire comunque, lasciando ad altri giudizi l’accertamento delle colpe e gli eventuali rimborsi tra compagnie.

 

Il valore di un’assistenza specializzata per il risarcimento del terzo trasportato.

 
Il risarcimento del terzo trasportato è una garanzia importante prevista dalla legge. Tuttavia, tra norme, eccezioni e interpretazioni giurisprudenziali, il rischio di errori è alto.
Per questo motivo affidarsi ad AISS significa scegliere un partner esperto che conosce la materia, lavora con avvocati, medici legali e ingegneri, e può assicurare la massima tutela e il riconoscimento integrale dei danni subiti dal passeggero.
 

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