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Infortunio in itinere: cos’è, quando viene riconosciuto, e cosa possiamo fare per te.
Cosa è l'infortunio in itinere e quando viene riconosciuto? Scopri come ottenere il giusto risarcimento danni e come essere tutelato come lavoratore.
L'infortunio in itinere è un concetto fondamentale nel contesto della sicurezza sul lavoro. Si tratta di un incidente che si verifica durante il tragitto che un lavoratore compie per recarsi al lavoro o per tornare a casa. Il termine "in itinere”, tradotto quasi letteralmente dal latino, significa appunto "durante il percorso".
Pertanto, sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 38/2000, l'infortunio in itinere si riferisce a quel particolare tipo di incidente che avviene lungo il tragitto abituale che il lavoratore compie per spostarsi: dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa; da un primo luogo di lavoro (ad esempio, un'azienda x) a un secondo (ad esempio, un'azienda y), se il lavoratore ha più impieghi; dal luogo di lavoro al posto in cui consuma abitualmente i pasti, e viceversa, se nell'azienda non è disponibile una mensa.
Si configura come “incidente stradale” o “incidente sul lavoro"?
Il sinistro stradale avvenuto sul tragitto casa-lavoro e viceversa, rientra nella casistica dell’infortunio sul lavoro e viene definito “infortunio in itinere”. È quindi considerato un infortunio sul lavoro anche ai fini assicurativi, seppur tecnicamente si tratti di un incidente stradale. Questa distinzione è importante perché permette al lavoratore di accedere alle tutele previste per gli infortuni sul lavoro, inclusa l'assicurazione obbligatoria.
Con tale configurazione, interviene l'INAIL con un indennizzo a favore del lavoratore infortunato. A questo punto, è opportuno domandarsi quale sia il ruolo dell'assicurazione RCA e se sia possibile ottenere un risarcimento anche da quest'ultima, con la possibilità di ottenere una compensazione del danno duplicato da quanto già corrisposto dall'ente previdenziale.
Infortunio in itinere. Quando viene riconosciuto?
Perché un infortunio in itinere sia riconosciuto come tale, devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare:
- Finalità lavorativa: il tragitto deve essere strettamente legato all'attività lavorativa, quindi deve trattarsi del tragitto casa-lavoro, tra un luogo di lavoro e un altro, o tra il luogo di lavoro e un luogo di consumazione dei pasti, se non c'è una mensa aziendale.
- Percorso normale: il percorso seguito deve essere quello più diretto e abituale. Eventuali variazioni o deviazioni possono compromettere il riconoscimento dell'infortunio, a meno che non siano giustificate da cause di forza maggiore, ordini del datore di lavoro o esigenze improrogabili.
- Nesso causale: deve esserci un nesso causale tra l'incidente e l'attività lavorativa. se il percorso viene seguito per ragioni personali, l'infortunio non verrà riconosciuto come infortunio sul lavoro.
È infortunio in itinere anche se mi reco al lavoro a piedi o con i mezzi pubblici?
Sì, l'infortunio in itinere è riconosciuto anche se il lavoratore si sposta utilizzando mezzi pubblici o se percorre il tragitto a piedi, non solo con mezzo proprio. La legge tutela infatti i lavoratori che si muovono con mezzi ordinari, purché vengano rispettate le condizioni menzionate. Ad esempio, un incidente accaduto su un autobus durante il tragitto casa-lavoro sarà considerato un infortunio in itinere, così come un incidente occorso mentre si cammina verso il luogo di lavoro.
Cosa s’intende per normale percorso? E cosa implicano le sue variazioni?
Il "normale percorso" è quello più breve e diretto tra casa e lavoro o tra i vari luoghi di lavoro. Eventuali variazioni di questo percorso possono influenzare il riconoscimento dell'infortunio come infortunio in itinere. Le variazioni sono ammesse solo se giustificate da:
- Cause di forza maggiore: sd esempio, una strada chiusa per lavori che obbliga il lavoratore a prendere una deviazione.
- Ordini del datore di lavoro: se il datore di lavoro richiede al lavoratore di fare una deviazione per motivi legati al lavoro, l'infortunio sarà comunque riconosciuto.
- Esigenze improrogabili: come accompagnare i figli a scuola o brevi soste per necessità fisiologiche.
- Per obblighi penalmente rilevanti: ad esempio per prestare soccorso in caso di incidente.
Se le variazioni non sono giustificate, il rischio che l'infortunio non venga riconosciuto come infortunio in itinere aumenta.
Il rischio elettivo: quando si presenta e perché impedisce il risarcimento.
Il rischio elettivo si verifica quando il lavoratore, per motivi personali, compie azioni che aumentano il rischio di infortunio rispetto a quelle normali. La Corte di Cassazione ha definito il rischio elettivo come una "deviazione arbitraria dalle normali modalità lavorative per motivi personali, che introduce rischi differenti da quelli legati all'esecuzione regolare della prestazione" (sentenza n. 19081/13). Di conseguenza, se il comportamento del lavoratore ha contribuito all'infortunio a causa di una deviazione significativa rispetto alle corrette modalità di lavoro, questo, secondo la Giurisprudenza e quanto confermato dall’INAIL (Circolare del 23 ottobre 2013, n. 52), rappresenta un aggravamento del rischio che esula dalle finalità di tutela, escludendo quindi l’indennizzabilità.
Esempi di rischio elettivo includono:
- Deviazioni o soste per motivi personali: ad esempio, fare una deviazione per fare shopping durante il tragitto casa-lavoro.
- Comportamenti pericolosi: come l'abuso di alcol o droghe, o la violazione del codice della strada.
In questi casi, l'infortunio non viene considerato in itinere e il lavoratore non ha diritto al risarcimento.
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